... saranno rappresentati alle assemblee generali avranno il loro posto nel consiglio di amministrazione
3° essi avranno un diritto di credito eventuale sull’ effettivo della società
dice l’ art
1 della legge le azioni della società si compongono a di azioni o parte di azioni di capitale b di azioni dette azioni di lavoro
le azioni di lavoro sono la proprietà collettiva del personale salariato operai ed impiegati dei due sessi costituito in società commerciale cooperativa di mano d’ opera in conformità dell’ art
68 della legge 24 luglio 1867 dd18670724 24 luglio 1867 modificata dalla legge 1° agosto 1893
questa società di mano d’ opera comprenderà obbligatoriamente od esclusivamente tutti i salariati adibiti all' impresa da almeno un anno ed aventi più di 21 anni di età
e per tal modo il lavoro del pari del capitale costituisce un diritto che dà origine ad un azione l' azione di lavoro
questo geniale concetto dell' azione di lavoro viene a sovvertire completamente la nozione corrente del salario ed a elevare il salariato al livello di un collaboratore del capitalista
esso contiene in sè potenzialmente una profonda trasformazione economico-sociale trasformazione alla quale ...
Marinetti, Filippo Tommaso (1919)
L'AZIONARIATO SOCIALE - vedi testo